diritto.io

Sez. T, Sentenza n. 22155 del 31/07/2025 (Rv. 676520-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni di immobili a un fondo comune di investimento - Esenzione IVA - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676520-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, la cessione di immobili a un fondo comune di investimento non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972, ove sia accertato che l'operazione economica si inscrive nell'ambito dell'attività di impresa svolta, in ragione della funzionalità dell'apporto dei beni alle strategie finanziarie della società di gestione, presentando l'operazione medesima un nesso diretto con l'organizzazione imprenditoriale e, dunque, con l'attività economica oggetto dell'imposizione.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1 lett. J, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)