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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5156 del 25/02/2021 (Rv. 660662 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni di azioni o partecipazioni in società - Esenzione IVA - Limiti - Finalità di interferenza nella società oggetto di acquisizione - Rilevanza - Attività imponibile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660662-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

Le operazioni di cessioni relative ad azioni o partecipazioni in una società non rientrano nella sfera di applicazione dell'IVA, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)