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Sez. 1, Sentenza n. 5319 del 09/08/1983 (Rv. 430234 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDANNA PER IL CREDITO LIQUIDO - SOSPENSIONE FINO ALL'ACCERTAMENTO DEL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430234-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDANNA PER IL CREDITO LIQUIDO - SOSPENSIONE FINO ALL'ACCERTAMENTO DEL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ. non rientra nell'ambito dell'art. 295 cod. proc. civ., perché quest'ultima norma configura una sospensione di tutto il processo, mentre nel caso regolato dall'art. 1243, secondo comma, ultimo inciso, cod. civ. il processo prosegue affinché il giudice possa conoscere del credito illiquido e la sospensione della condanna ha un semplice carattere cautelativo, essendo intesa ad impedire che il debitore che eccepisca la compensazione debba essere costretto ad adempiere prima. Tale sospensione rientra comunque nell'ambito della sospensione non necessaria, il cui motivato Esercizio del relativo potere discrezionale non è censurabile in Sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)