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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9608 del 19/04/2013 (Rv. 626309 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Credito da accertarsi in un separato giudizio in corso - Compensazione - Inammissibilità - Conseguenze - Sospensione del giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626309-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è invocata e non può, dunque, fondarsi su un credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione ai sensi della norma suddetta, e va, parimenti, esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata, in via generale, dagli artt. 295 o 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale menzionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)