diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 527 del 17/02/1976 (Rv. 379191 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - DIFFORME (NUOVA PROPOSTA) - DIVERSE CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA ED ESECUZIONE SENZA OBIEZIONI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - FATTISPECIE (ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DI UNA PARTITA DI MERCE AD UN CERTO PREZZO MA RICHIEDENDONE DI MIGLIORE QUALITA; FORNITURA DI MERCE MIGLIORE; RIGETTO DELLA DOMANDA DI UN MAGGIOR PREZZO).*
Stato
decisa il 1976-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379191-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - DIFFORME (NUOVA PROPOSTA) - DIVERSE CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA ED ESECUZIONE SENZA OBIEZIONI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - FATTISPECIE (ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DI UNA PARTITA DI MERCE AD UN CERTO PREZZO MA RICHIEDENDONE DI MIGLIORE QUALITA; FORNITURA DI MERCE MIGLIORE; RIGETTO DELLA DOMANDA DI UN MAGGIOR PREZZO).*

Il principio normativamente sancito (art 1326 cod civ), secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, comporta l'ovvia conseguenza che solo con l'accettazione di quest'ultima si verifica la conclusione del contratto, e alle diverse condizioni della controproposta, se l'altra parte esegua il contratto senza alcuna obiezione. (nella specie, intervenuta l'offerta di una partita di merce ad un certo prezzo, l'oblato l'accettava, ma richiedendola di migliore qualita. Il venditore, fornita la merce migliore senza formulare obiezioni, richiedeva poi la differenza di prezzo, in virtu della normativa di cui all'art 1474 cod civ. la Corte d'appello rigettava la conseguente domanda giudiziale, ritenendo che la richiesta, da parte dell'oblato, di merce di migliore qualita costituisse una nuova proposta. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima). (V 3464/73, mass n 367470; (V 1844/72, mass n 358862).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)