Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 13/06/1972 (Rv. 358862 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - DIFFORME (NUOVA PROPOSTA) - VALORE DI NUOVA PROPOSTA - CONTRARIA AFFERMAZIONE DI UNA SENTENZA DI MERITO - CONTRADDITTORIETA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - DIFFORME (NUOVA PROPOSTA) - VALORE DI NUOVA PROPOSTA - CONTRARIA AFFERMAZIONE DI UNA SENTENZA DI MERITO - CONTRADDITTORIETA.*
Ai sensi dell'art 1326 cod civ, un'accettazione che nel suo contenuto non sia perfettamente identica alla proposta, indipendentemente dal valore piu o meno secondario delle modificazioni, va considerata come nuova proposta, dovendo l'accettazione riprodurre il medesimo contenuto sostanziale enunciato dal proponente. Pertanto, e contraddittoria la sentenza di merito che ritenga l'accettazione sostanzialmente conforme alla proposta, dopo aver accertato che la proposta riguardava una cessione di terreno ai sensi dell'art 24 della legge urbanistica mentre l'accettazione riguardava invece una vendita del terreno stesso al prezzo a corpo di cento lire. (V 3056'69, mass n 342973, 342974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)