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Sez. 1, Sentenza n. 3490 del 12/04/1996 (Rv. 496994 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consigliere comunale - Sospensione dalla carica per condanna penale - Applicazione di pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) - Conseguenza - Sospensione dalla carica - Idoneità.
Stato
decisa il 1996-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496994-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

La sentenza con la quale il giudice, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M. (cosiddetto patteggiamento), ancorché non produttiva di taluni effetti tipici della sentenza di condanna (espressamente esclusi dal primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen.) è tuttavia idonea a comportare la sospensione dalla carica del consigliere comunale a norma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (come modificato dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16 e 12 gennaio 1994 n. 30) quando porti applicazione di pena per uno dei reati ivi previsti, non rientrando detta sospensione nel novero delle pene accessorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 CORTE COST., Legge 12/01/1994 num. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)