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Sez. 5, Sentenza n. 7555 del 23/05/2002 (Rv. 554672 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Cessione di crediti - Facoltà dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti dalla cessione, ex art. 28 della legge n. 724 del 1994 - Sussistenza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2002-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554672-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la facoltà di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni - fra l'altro - di cessione di crediti (qualora poste in essere senza valide ragioni economiche, allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta), è stata attribuita all'amministrazione finanziaria dall'art. 28, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che ha sostituito l'art. 10, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il quale non contemplava le operazioni anzidette -, con decorrenza, come disposto dal comma secondo del medesimo art. 28, riferita alle cessioni effettuate a partire dal periodo d'imposta iniziato successivamente al 30 settembre 1994.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)