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Sez. 5, Sentenza n. 14515 del 29/07/2004 (Rv. 575101 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Operazioni previste da norme agevolative - Disconoscimento dei vantaggi tributari conseguibili - Facoltà dell'amministrazione finanziaria - Art. 10, primo comma, della legge n. 408 del 1990 - Fattispecie elusiva - Portata - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575101-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la facoltà di disconoscere i vantaggi tributari che si possano conseguire in operazioni previste da norme agevolative quale l'art. 44, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, in specie, in operazioni di distribuzione, ai soci, della riserva del sovrapprezzo di emissione di azioni (distribuzione operata, nella fattispecie, attraverso la cessione gratuita di azioni agli stessi, ma con contestuale accantonamento a riserva straordinaria dell'intero ammontare degli utili di esercizio), è attribuita all'amministrazione finanziaria dall'art. 10, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (applicabile "ratione temporis"), allorquando dette operazioni siano state poste in essere "senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta", sì da configurare un fattispecie elusiva ove l'elemento oggettivo è costituito dall'esistenza di fatti o atti o negozi, anche collegati tra loro, l'elemento soggettivo è costituito da valide ragioni economiche a sostegno dell'interesse che all'apparenza si assume di perseguire e l'elemento teleologico è costituito dalla finalità di aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario o di ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Ne consegue che, quando la cessione gratuita di azioni proprie fatta ai soci in conto sovrapprezzo azioni (che di per sè è operazione legittima in ambito societario) sia contestualmente collegata all'altra operazione costituita dall'accantonamento a riserva straordinaria di tutto l'utile di esercizio o della parte di utile pari alla cessione delle azioni, sussistono fondate ragioni per ritenere che il collegamento tra le due operazioni sia finalizzato alla distribuzione degli utili accantonati sotto la diversa forma di capitale, onde non farne assoggettare alla prescritta tassazione la distribuzione stessa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 com. 1, Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)