Sez. 1 - , Ordinanza n. 31498 del 03/11/2021 (Rv. 663265 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Ricorso per cassazione - Avverso decreto che decide reclamo su affidamento del figlio minore di età - Parti del giudizio - Pubblico Ministero - Esclusione - Notifica del ricorso al solo Pubblico Ministero - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Integrazione del contraddittorio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
In tema di ricorso per cassazione, avverso il decreto che ha deciso il reclamo sull'affidamento di un figlio di età minore, qualora il ricorrente non notifichi l'impugnativa all'altro genitore, che risulti essere l'unico contraddittore necessario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, neppure consentendo l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la notificazione effettuata dal ricorrente al P.M. presso il giudice "a quo", se non venga dimostrato uno specifico interesse del suo ufficio ad essere parte del giudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)