Sez. 2, Sentenza n. 504 del 07/03/1964 (Rv. 300655 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'OPERA PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'OPERA PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
Gli artt. 633 n.3 e 636 cod.proc.civ. attribuiscono alla parcella delle prestazioni effettuate dal professionista, corredata dal parere del competente ordine professionale, l'efficacia di titolo idoneo alla concessione del decreto ingiuntivo. Ma se, a seguito dell'opposizione, si apre un normale giudizio di cognizione, nel quale creditore e debitore assumono rispettivamente la loro posizione originaria, il rapporto tra professionista e cliente non si sottrae al principio generale dell'Onere della prova e, se la prestazione dell'opera viene in tutto o in parte contestata, spetta al professionista dimostrare che essa e stata realmente effettuata. (Conf 4283/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)