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Sez. 2, Sentenza n. 504 del 07/03/1964 (Rv. 300655 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'OPERA PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
Stato
decisa il 1964-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300655-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'OPERA PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*

Gli artt. 633 n.3 e 636 cod.proc.civ. attribuiscono alla parcella delle prestazioni effettuate dal professionista, corredata dal parere del competente ordine professionale, l'efficacia di titolo idoneo alla concessione del decreto ingiuntivo. Ma se, a seguito dell'opposizione, si apre un normale giudizio di cognizione, nel quale creditore e debitore assumono rispettivamente la loro posizione originaria, il rapporto tra professionista e cliente non si sottrae al principio generale dell'Onere della prova e, se la prestazione dell'opera viene in tutto o in parte contestata, spetta al professionista dimostrare che essa e stata realmente effettuata. (Conf 4283/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)