Sez. 5, Sentenza n. 46933 del 15/11/2007 Ud. (dep. 18/12/2007) Rv. 238892 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE | Provvedimento di rinvio della leva militare ottenuto mediante falsa attestazione di frequenza ad un corso di studi - Integrazione del reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. e non di quello di cui agli artt. 48 e 479.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
Integra il reato di falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa (artt. 48 e 480 cod. pen.) - e non quello di falso ideologico per induzione in atto pubblico - la condotta di colui che attesta falsamente la frequenza a un corso di studi al fine di ottenere un provvedimento di rinvio della leva militare, considerato che detto provvedimento costituisce un'autorizzazione vincolata nell'"an" e nel "quantum" a proseguirli e, pertanto, non contempla margini di discrezionalità se non nei limiti strettamente tecnici della provenienza della certificazione da un istituto riconducibile alle previsioni normative.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)