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Sez. 5, Sentenza n. 39207 del 28/09/2010 Cc. (dep. 04/11/2010) Rv. 248643 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsa attestazione in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di istruzione secondaria preordinata ad ottenere l'arruolamento nelle Forze armate - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen.
Stato
decisa il 2010-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248643-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nelle Forze armate, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di istruzione secondaria, trattandosi di dichiarazione finalizzata non solo ad ottenere l'accoglimento della predetta domanda ma anche ad incidere con criterio preferenziale sul reclutamento degli aspiranti - secondo quanto espressamente previsto dallo stesso bando di arruolamento - e, quindi, di atto precostituito per la prova del fatto attestato cui sono ricollegati specifici effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)