Sez. 3, Sentenza n. 23090 del 16/11/2005 (Rv. 584937 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esclusione - Condizioni - Natura non agricola del terreno - Destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato al momento di recesso della prelazione o del riscatto - Sufficienza - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
L'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, nell'escludere il diritto di prelazione quando i terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori anche se non ancora approvati, postula che nel momento in cui la prelazione o il riscatto vengano esercitati sia giĆ iniziato un procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione urbanistica attraverso atti pubblici dell'Amministrazione che incidano sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)