Sez. 5, Sentenza n. 5196 del 30/03/1999 Ud. (dep. 22/04/1999) Rv. 213234 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione del privato con il militare - Punibilità del privato ex art. 3 L. n. 1383 del 1941 - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati plurisoggettivi (o a concorso necessario), con riferimento all'ipotesi criminosa prevista per i militari della Guardia di Finanza dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, poiché la "ratio" della norma è quella di prevedere una sanzione ulteriore per il militare che contravviene ai suoi doveri, va escluso che la previsione del reato includa anche il fatto del privato con il quale il pubblico ufficiale colluda.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)