Sez. L, Sentenza n. 3384 del 06/06/1985 (Rv. 441054 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITÀ.*
Nel caso in cui il dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico attiene non alla valutazione e all'interpretazione degli elementi obiettivi acquisiti ma all'esistenza stessa di essi, il giudice del merito non può, senza incorrere in vizi di motivazione, mettere in dubbio o negare tali elementi con affermazioni generiche, anche se ancorate a pretese constatazioni dirette di dati tecnici, ma è tenuto a dare adeguate ragioni del proprio convincimento, chiedendo chiarimento, se del caso, al consulente d'ufficio o procedendo alla rinnovazione delle indagini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)