diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1766 del 16/06/1973 (Rv. 364720 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE REGIONALE O DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RISPETTIVE CONDIZIONI - RILEVANZA DEL PETITUM SOSTANZIALE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1973-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364720-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE REGIONALE O DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RISPETTIVE CONDIZIONI - RILEVANZA DEL PETITUM SOSTANZIALE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - RISPETTIVI PRESUPPOSTI.*

La giurisdizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche, costituenti Sezioni specializzate delle corti di appello e, come, tali, rientranti nell'ambito dell'autorita giudiziaria, si estende, di regola, nella speciale materia indicata nell'art 140 del tu 11 dicembre 1933 n 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, alla tutela dei diritti soggettivi e, percio, si contrappone alla giurisdizione attribuita al tribunale superiore delle acque pubbliche, che conosce, di regola, delle questioni di interessi legittimi nella materia indicata nell'art 143 dello stesso testo unico. Conseguentemente, al fine di accertare se sussista la giurisdizione dei tribunali regionali o quella del tribunale superiore delle acque pubbliche, occorre aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale, e cioe all'effettiva natura dell'oggetto della controversia ed alla protezione accordata dall'ordinamento giuridico, in astratto, alla posizione soggettiva assunta a fondamento della pretesa. Per escludere, quindi, la giurisdizione del tribunale superiore, non basta che si deduca la lesione di un diritto soggettivo per effetto dell'atto della pubblica amministrazione, ma occorre ricercare se un diritto soggettivo sia configurabile astrattamente nel thema disputandum. In particolare, per quanto concerne l'attivita discrezionale della pubblica amministrazione, si e in presenza di una situazione di interesse legittimo, e non gia di diritto soggettivo, quando alla amministrazione sia conferito un potere che l'autorizza ad incidere sulla posizione soggettiva del privato, cosicche la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la controversia abbia per oggetto un preteso Esercizio illegittimo del potere discrezionale sotto il profilo della Competenza, della Forma o del contenuto, mentre spetta al giudice ordinario, specializzato o no, se manchi del tutto il potere discrezionale, per essere questo esercitato fuori dell'ambito che ne determina l'estensione.*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)