Sez. 5 - , Sentenza n. 47044 del 10/07/2019 Ud. (dep. 20/11/2019) Rv. 277839 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | False dichiarazioni sulla propria identità rese al capotreno nel corso del controllo dei biglietti - Integrazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e non della ipotesi residuale di cui all'art. 496 cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali. (In motivazione, la Corte ha precisato che il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale nelle fasi di identificazione della persona priva di biglietto o abbonamento e di elevazione di un verbale di infrazione perchè esercita una funzione accertativa, certificativa ed eventualmente sanzionatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)