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Sez. 1, Sentenza n. 2013 del 21/05/1975 (Rv. 375729 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SOCIETA COLLETTIVA DI FATTO - RAPPRESENTANZA - PARTECIPAZIONE PERSONALE DI TUTTI I SOCI - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375729-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - SOCIETA COLLETTIVA DI FATTO - RAPPRESENTANZA - PARTECIPAZIONE PERSONALE DI TUTTI I SOCI - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Nelle societa collettive di fatto, perche il vincolo sociale ed i suoi effetti si proiettino nel mondo esterno, rispetto ai terzi, non e necessaria la partecipazione personale di tutti i soci ad ogni attivita sociale, presumendosi che ciascun socio che agisce per la societa ne abbia la rappresentanza, e non occorre che le manifestazioni esteriori assurgano alla spendita del nome dell'altro o degli altri soci, essendo sufficiente che il comportamento di chi agisce per la societa sia tale da rendere palese al terzo il vincolo sociale e l'esplicazione dell'attivita nell'interesse comune ed inequivoca la riferibilita del negozio alla societa stessa. (V 1656/68, mass n 333450).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)