Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 26/03/1976 (Rv. 379758 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - CONDIZIONI - NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESTREMI - PER VIZI DEL PROCEDIMENTO - PER IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - CONDIZIONI - NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESTREMI - PER VIZI DEL PROCEDIMENTO - PER IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
Per nullita della sentenza impugnata, in relazione alla quale e consentito in Sede di legittimita produrre documenti nuovi, non esibiti nei precedenti gradi del giudizio, deve intendersi soltanto quella derivante da vizi propri della sentenza e cioe dalla Mancanza dei requisiti essenziali di Forma e di sostanza prescritti dal combinato disposto degli artt 132, 156 e 161 cod proc civ, e non anche quella originata, in via riflessa, da vizi del procedimento; a tale ultima categoria va ricondotta l'ipotesi di irregolarita attinenti alla Costituzione del rapporto processuale ed alla identificazione dei soggetti del rapporto stesso. (Conf 1994/73, mass n 365129; (V 188/74, mass n 367776; (V 2052/70, mass n 348147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)