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Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 10/07/1973 (Rv. 365129 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTINENTI ALLA NULLITA DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365129-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - ATTINENTI ALLA NULLITA DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'art 372 cod proc civ ammette la produzione di nuovi documenti in Cassazione solo quando essi riguardino l'ammissibilita del ricorso o del controricorso o la nullita della sentenza impugnata. Quest'ultima ipotesi va intesa nel senso che debba trattarsi di nullita inficiante direttamente la sentenza, e non gia di altre eventuali nullita, quali quelle attinenti alla Costituzione del rapporto processuale o alla rappresentanza processuale delle parti, che possono essersi verificate e potrebbero ripercuotersi sulla sorte della sentenza impugnata, delle quali nullita, anche se, in ipotesi, rilevabili di ufficio, la Corte di Cassazione non puo conoscere se non in base alle prove gia acquisite nel giudizio di merito. (V 2302/71, mass n 353156; 2530/70, mass n 348836).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)