Sez. 1, Sentenza n. 1347 del 04/03/1986 (Rv. 444772 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - APPROVAZIONE DI UN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INCIDENZA SULLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - APPROVAZIONE DI UN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INCIDENZA SULLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA - ESCLUSIONE.*
Il principio, secondo il quale l'approvazione di un piano per l'edilizia economica e popolare, a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, implica dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate, e l'assoggettabilità ad espropriazione, per l'intero periodo di efficacia del piano stesso, dei fondi in esso inclusi, non introduce deroghe alla durata massima dell'occupazione temporanea e d'urgenza (nella specie, cinque anni, ai sensi dell'art. 20 secondo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865), e non esonera pertanto l'amministrazione dalla responsabilità risarcitoria per l'illegittimo protrarsi di tale occupazione, senza l'emissione del decreto di espropriazione indipendentemente dall'eventuale perdurante vigenza di detto piano.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)