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Sez. 1, Sentenza n. 1347 del 04/03/1986 (Rv. 444772 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - APPROVAZIONE DI UN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INCIDENZA SULLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444772-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - APPROVAZIONE DI UN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INCIDENZA SULLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA - ESCLUSIONE.*

Il principio, secondo il quale l'approvazione di un piano per l'edilizia economica e popolare, a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, implica dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate, e l'assoggettabilità ad espropriazione, per l'intero periodo di efficacia del piano stesso, dei fondi in esso inclusi, non introduce deroghe alla durata massima dell'occupazione temporanea e d'urgenza (nella specie, cinque anni, ai sensi dell'art. 20 secondo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865), e non esonera pertanto l'amministrazione dalla responsabilità risarcitoria per l'illegittimo protrarsi di tale occupazione, senza l'emissione del decreto di espropriazione indipendentemente dall'eventuale perdurante vigenza di detto piano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)