Sez. 2, Sentenza n. 4291 del 09/05/1987 (Rv. 453044 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO IN UN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - DEGRADAZIONE AD INTERESSE LEGITTIMO DEL DIRITTO DOMINICALE - LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONI REALI - LIMITAZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO IN UN PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - DEGRADAZIONE AD INTERESSE LEGITTIMO DEL DIRITTO DOMINICALE - LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONI REALI - LIMITAZIONI.*
L'inclusione di un fondo in un piano per l'edilizia economica e popolare debitamente approvato a norma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167, implica la degradazione ad interesse legittimo del diritto dominicale del proprietario del fondo stesso, avendo tale approvazione il valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere in esso contemplate, senza che vi sia bisogno né del perfezionamento della procedura di espropriazione, né di un formale provvedimento autorizzativo della occupazione d'urgenza il quale non è neppure menzionato, nella citata legge n. 167 del 1962 e costituisce un atto meramente esecutivo e non discrezionale, cioè un atto dovuto di natura semplicemente dichiarativa, sostituibile con altri Atti, come la concessione edilizia ai singoli assegnatari dei lotti, che manifestino la volontà della P.a. Di rendere concretamente operante il piano, avente già di per sè contenuto ablatorio. In tal caso, pertanto, il proprietario del fondo non può proporre azioni reali contro un altro assegnatario per impedirgli l'esecuzione di opere previste dalla concessione edilizia, sempre che, ovviamente, non deduca lo sconfinamento delle opere compiute dal vicino rispetto a quanto previsto dal progetto approvato, ovvero altra situazione di carenza assoluta di potere ablativo della pubblica amministrazione. (V 1347/86, mass n 444772; (V 5464/85, mass n 442681; (V 4264/85, mass n 441754; (V 371/84, mass n 432615; (V 5999/83, mass n 430802; (V 5515/83, mass n 430447; (V 985/79, mass n 397180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)