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Sez. 5, Sentenza n. 40053 del 04/07/2014 Cc. (dep. 26/09/2014) Rv. 263425 - 01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Impugnazioni - Conversione - Esperimento di mezzo non consentito - Obbligo del giudice incompetente di trasmettere gli atti a quello competente - Decorso del termine per il rimedio esperibile - Inammissiilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2014-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263425-01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE

La regola di cui all'art. 568 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte sicché, se essa è proposta a giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non è applicabile qualora l'impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore a quello massimo previsto per il rimedio correttamente esperibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)