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Sez. 5, Sentenza n. 50946 del 19/10/2017 Cc. (dep. 08/11/2017) Rv. 271462 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Provvedimento di mantenimento del sequestro con finalità conservative ex art. 323, comma 4, cod. proc. pen. - Ricorso diretto per cassazione - Inammissibilità - Conversione del ricorso in richiesta di riesame ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - Limiti.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271462-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., dispone su istanza del pubblico ministero che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen.; né il rimedio inammissibilmente esperito può convertirsi in richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)