Sez. 2, Sentenza n. 1604 del 18/03/1981 (Rv. 412269 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - ACQUISTO (DELLA) - CONVENZIONE, SENTENZA, USUCAPIONE - MERO APPOGGIO DELLA NUOVA FABBRICA AL MURO - INIDONEITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - ACQUISTO (DELLA) - CONVENZIONE, SENTENZA, USUCAPIONE - MERO APPOGGIO DELLA NUOVA FABBRICA AL MURO - INIDONEITA.*
Perche si possa ottenere l'effetto della comunione forzosa del muro sul confine non basta il semplice stato di fatto derivante dall'avere appoggiato la nuova fabbrica al muro stesso, ma occorre che il nuovo costruttore ne acquisti il diritto o per cessione consensuale, che deve rivestire ad substantiam la Forma scritta, trattandosi di immobile, o per usucapione, o in virtu di sentenza, avente natura costitutiva. (V 1096/77, mass n 384737; (V 1880/75, mass n 375551; (V 843/71, mass n 350696; (V 410/68, mass n 331409).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)