Sez. L, Sentenza n. 7470 del 17/12/1983 (Rv. 432087 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - IPOTESI DI SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CUI IL TERMINE SIA STATO VALIDAMENTE APPOSTO - MERA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI STESSI - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - IPOTESI DI SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CUI IL TERMINE SIA STATO VALIDAMENTE APPOSTO - MERA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI STESSI - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso di successione di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato cui il termine sia stato validamente apposto, l'intento fraudolento del datore di lavoro, considerato dalla ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, non può ricavarsi dalla mera successione dei contratti stessi, giacché, fermi i rigorosi limiti risultanti dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 della stessa legge, al datore di lavoro non è vietata l'assunzione di un lavoratore che già sia stato alle sue dipendenze in forza di uno o più contratti a tempo determinato. (Conf 6408/83, mass n 431150; (Conf 3645/81, mass n 412269).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)