Sez. 4, Sentenza n. 628 del 04/05/1994 Cc. (dep. 08/06/1994) Rv. 198105 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere | Rigetto della richiesta da parte del G.I.P. - Impugnabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere
L'ordinanza del G.I.P. che rigetta la richiesta di applicazione della pena non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento non definitivo, in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può trovare ugualmente accoglimento nel giudizio ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)