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Sez. 7, Ordinanza n. 38931 del 27/05/2016 Cc. (dep. 20/09/2016) Rv. 268476 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Ordinanza del Gip di rigetto della richiesta di applicazione della pena - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268476-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo (in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario), e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)