Sez. 6, Sentenza n. 12627 del 14/06/1990 Ud. (dep. 20/09/1990) Rv. 185419 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - VALUTAZIONE OGGETTIVA - USO PERSONALE TERAPEUTICO - VALUTAZIONE ANCHE SOGGETTIVA - LIMITE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - VALUTAZIONE OGGETTIVA - USO PERSONALE TERAPEUTICO - VALUTAZIONE ANCHE SOGGETTIVA - LIMITE.*
La nozione di modica quantità di sostanza stupefacente, nel caso di uso personale non terapeutico - quale emerge dagli artt. 72 e 80, secondo comma legge 22 dicembre 1975 n. 685 - va fissata con una valutazione esclusivamente oggettiva non potendosi tenere conto, ai fini sopra indicati, delle esigenze del tossicodipendente. Nel caso, invece, di uso personale terapeutico, previsto dall'art. 80 primo comma legge n. 685/75, il concetto di modica quantità va rapportato, con un diverso e più lato criterio di valutazione, all'uso personale e alla personalità fisio-psichica del soggetto, poiché deve tenersi conto delle necessità della cura, che variano da soggetto a soggetto; in tal caso è necessario adottare parametri di carattere soggettivo, sia pure nel rispetto di una detenzione di sostanza che non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura. (Conf mass n 176399).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)