Sez. 1, Sentenza n. 8268 del 19/05/1987 Ud. (dep. 08/07/1987) Rv. 176399 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - VALUTAZIONE OGGETTIVA NEL CASO DI USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - VALUTAZIONE ANCHE SOGGETTIVA NEL CASO DI USO PERSONALE TERAPEUTICO - LIMITE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - VALUTAZIONE OGGETTIVA NEL CASO DI USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - VALUTAZIONE ANCHE SOGGETTIVA NEL CASO DI USO PERSONALE TERAPEUTICO - LIMITE.*
La nozione di "modica" quantità di sostanze stupefacenti, nel caso di uso personale non terapeutico, quale emerge dagli artt. 72 e 80, secondo comma, legge 22 dicembre 1975, n. 685, si risolve in una valutazione esclusivamente oggettiva, non potendosi tener conto, ai fini ipotizzati delle esigenze del tossico-dipendente - nel caso, invece, di detenzione per uso personale terapeutico, di cui allo art. 80 primo comma, il concetto di "modica" quantità consiste in un diverso e più lato criterio riferibile all'uso personale ed alla personalità, appunto, fisio-psichica del soggetto e consente di tener conto delle necessità della cura, che variano da soggetto a soggetto, e di introdurre parametri a carattere soggettivo, sempre però, nel rispetto di una detenzione di sostanze che non ecceda "in modo apprezzabile" le necessità della cura stessa. (Conf mass n 175621).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 98 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)