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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23833 del 11/10/2017 (Rv. 645970 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Estensione ai consorzi di bonifica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645970-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, non è applicabile ai consorzi di bonifica l'esenzione di cui all'art. 7, comma l, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica e considerato che essa è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)