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Sez. 5, Sentenza n. 24593 del 03/12/2010 (Rv. 615219 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni - Spettanza ex art. 7, primo comma, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni Finalità istituzionali e servizio pubblico - Distinzione tra i due concetti - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di immobile appartenente ad azienda di servizi municipalizzata fornitrice di energia elettrica.
Stato
decisa il 2010-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615219-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Non potendosi identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di "servizi pubblici", che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione. (Nella specie la S.C. ha escluso l'esenzione in esame per un immobile, appartenente ad una società nella quale era confluita l'azienda di servizi municipalizzata, adibito alla produzione di energia elettrica in favore, tra l'altro, di comune diverso da quello della sua ubicazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)