diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18294 del 23/12/2002 (Rv. 559396 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Recidiva integrante elemento costitutivo della infrazione disciplinare - Contestazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559396-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva (o comunque i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla disposizione del contratto collettivo per i dipendenti dei pubblici esercizi, che sanziona con il licenziamento la recidiva reiterata in alcune specifiche mancanze, ha ritenuto che la recidiva integrasse elemento costitutivo della ulteriore mancanza addebitata ed ha conseguentemente annullato il licenziamento intimato senza contestazione della recidiva o dei precedenti disciplinari che la integravano).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)