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Sez. L, Sentenza n. 9173 del 15/09/1997 (Rv. 508020 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Recidiva integrante elemento costitutivo della infrazione disciplinare - Contestazione - Necessità - Modalità di contestazione - Riferimento ai precedenti disciplinari - Sufficienza - Uso del termine tecnico " recidiva" - Necessità - Esclusione - Precisione dell'addebito - Necessità - Riferimento a precedenti comunicazioni scritte al lavoratore - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508020-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva o comunque i precedenti disciplinari che la integrano ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non mero criterio di determinazione della sanzione ad essa proporzionata. La contestazione della recidiva può peraltro concretizzarsi nel semplice riferimento ai precedenti disciplinari (senza necessità dell'uso delle specifica espressione tecnica "recidiva") mentre ai fini della indispensabile precisione della contestazione dei fatti addebitati può rilevare il riferimento a precedenti comunicazioni scritte al lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)