Sez. 5, Sentenza n. 187 del 09/12/1966 Ud. (dep. 26/01/1967) Rv. 103286 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - SEMPLICE PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - SEMPLICE PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Al reato di emissione di assegno a vuoto in tanto puo essere applicata la circostanza attenuante di cui all'art 62 n 6, prima ipotesi, cod pen in quanto il colpevole, prima del giudizio, abbia 'integralmentè riparato il danno derivante dal fatto commesso. A tal fine, non e, pertanto, sufficiente il solo pagamento dell'importo dei titoli, ma occorre che, oltre al rimborso delle spese dei relativi protesti, sia stato riparato ogni pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale costituente, a norma delle leggi civili, conseguenza immediata e diretta dall'illecito rilascio dei titoli (art 185 cod pen). (Conf 103283, anno 1967 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 166 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)