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Sez. 5, Sentenza n. 163 del 06/12/1966 Ud. (dep. 26/01/1967) Rv. 103283 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103283-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - INSUSSISTENZA.*

Agli effetti previsti dall'art 62 n 6 cod pen, il pagamento dell'assegno dopo il protesto non vale a riparare interamente il danno cagionato dal reato di emissione a vuoto, che assume normalmente una maggiore entita per spese, interessi, lucro cessante od altro, rientranti tra le conseguenze dannose subite dai possessori del titolo. (Conf 100126, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 166 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)