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Sez. 3, Sentenza n. 1190 del 24/04/1971 (Rv. 351328 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351328-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - CONDIZIONI.*

Il giudice deve far ricorso alla presunzione di colpa secondo il dettato dell'art 2054 cod civ, allorquando non abbia elementi per accertare in concreto le eventuali singole responsabilita ed il grado di esse, ma non nell'ipotesi in cui il procedimento offra elementi probatori la cui valutazione possa apportare un qualsiasi contributo per accertare come si siano svolti i fatti, se vi sia stata responsabilita e da parte di chi, e per graduare le eventuali colpe. (V 2592'69, mass n 342191' 2247'69, mass n 341613).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)