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Sez. 3, Sentenza n. 2592 del 14/07/1969 (Rv. 342191 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA.*
Stato
decisa il 1969-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342191-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA.*

La presunzione di colpa, di cui all'art.2054 - secondo comma - cod. civ., ha, nel sistema della legge, una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa e destinata ad operare solo nel caso in cui non sia possibile stabilire in concreto l'entita delle colpe concorrenti dei conducenti dei veicoli entrati in collisione. (Conf. 3976-68, massima n.337538 3554-68, massima n.336742 3197- 68, massima n.336120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)