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Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 26/10/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236023 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Riduzione in stato servile dei propri figli e di altri bambini in rapporto di parentela - Consuetudine delle popolazioni zingare di impiegare i bambini nell'accattonaggio - Scriminante dell'esercizio del diritto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236023-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

In tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 disp. prel. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)