Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 26/10/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236023 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Riduzione in stato servile dei propri figli e di altri bambini in rapporto di parentela - Consuetudine delle popolazioni zingare di impiegare i bambini nell'accattonaggio - Scriminante dell'esercizio del diritto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
In tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 disp. prel. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)