Sez. L, Sentenza n. 6484 del 18/12/1985 (Rv. 443555 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - RILEVANZA - REMUNERAZIONE DELLA NUOVA OCCUPAZIONE INFERIORE A QUELLA DELL'ATTIVITÀ ABBANDONATA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - RILEVANZA - REMUNERAZIONE DELLA NUOVA OCCUPAZIONE INFERIORE A QUELLA DELL'ATTIVITÀ ABBANDONATA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La revocabilità della pensione d'Invalidità, per sopravvenuto recupero della capacità di guadagno con il conseguimento da parte del pensionato di una nuova proficua occupazione, non è esclusa dalla circostanza che la remunerazione percepita per la nuova occupazione sia inferiore a quella percepita per l'attività abbandonata, sempreché il reddito ricavato dallo svolgimento senza usura della nuova attività confacente alle residuali attitudini dell'assicurato sia sufficiente ai bisogni di una vita libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia (art. 36 cost.), verificandosi in tal caso una situazione che esclude il bisogno della prestazione previdenziale (art. 38 cost.). (V 1667/83, mass n 426516).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)