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Sez. L, Sentenza n. 1667 del 07/03/1983 (Rv. 426516 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426516-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini della concessione della pensione di Invalidità, la ridotta capacità di guadagno nell'attività che si abbandona può divenire irrilevante qualora, col concorso delle necessarie condizioni socio-economiche, le residue capacità di lavoro siano sufficienti per essere impiegate, senza usura, utilmente, professionalmente e con dignità in altre attività confacenti alle attitudini dell'assicurato in modo che presuntivamente vi sia un reddito, che, sebbene inferiore a quello derivante dall'attività abbandonata, risulti nondimeno sufficiente ai bisogni di una vita libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia ed in tal senso presidiato dalle garanzie dell'art. 36 della Costituzione, escludendo così il bisogno della prestazione previdenziale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)