Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 27/05/1966 (Rv. 322727 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - FUSIONE DELLE CASSE E DEGLI ENTI DI ASSISTENZA PREESISTENTI - DATA - SUCCESSIVA AUTONOMIA DI FATTO DI DETTI ENTI - RIFERIBILITA ALL'INAM DEI LORO ATTI.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - FUSIONE DELLE CASSE E DEGLI ENTI DI ASSISTENZA PREESISTENTI - DATA - SUCCESSIVA AUTONOMIA DI FATTO DI DETTI ENTI - RIFERIBILITA ALL'INAM DEI LORO ATTI.*
La fusione nell'INAM degli enti contemplati nell'art.38 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, ebbe giuridico effetto esattamente alla data indicata nell'art. 1 del R.d. n. 400 del 6 maggio 1943 e cioe il 1 giugno 1943- per effetto di tale fusione ed alla data sopra indicata gli enti predetti cessarono di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo ad essi succeduto l'INAM nelle strutture, nel fine e nel patrimonio. Se dopo la data del 1 giugno 1943 le casse e gli enti in questione o taluno di essi furono lasciati operare di fatto dall'INAM, in posizione di autonomia, gli organi per essi operanti debbono ritenersi organi interni dell'INAM medesimo, unico soggetto a cui gli Atti compiuti dagli enti stessi possono riferirsi dopo l'anzidetta data del 1 giugno 1943.*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)