diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1105 del 06/05/1963 (Rv. 261597 - 01)

ISTRUZIONE PUBBLICA - IN GENERE - SCUOLE PAREGGIATE E PARIFICATE - DIFFERENZE - RAPPORTI DI IMPIEGO CON L'ISTITUTO PARIFICATO - NATURA PUBBLICA.*
Stato
decisa il 1963-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261597-01

ISTRUZIONE PUBBLICA - IN GENERE - SCUOLE PAREGGIATE E PARIFICATE - DIFFERENZE - RAPPORTI DI IMPIEGO CON L'ISTITUTO PARIFICATO - NATURA PUBBLICA.*

In virtu delle norme di cui agli artt 8 e 14 della legge 19 gennaio 1942 n 86, le scuole non statali possono ottenere di essere pareggiate a quelle statali se siano tenute da enti pubblici, ed in tal caso possono, a differenza delle scuole che abbiano ottenuto il semplice riconoscimento legale, essere sedi di esame di maturita e di abilitazione. Il pareggiamento, invece, di alcuni corsi di studio da luogo alla diversa e piu circoscritta figura della 'parificazioné, che e contemplata e regolata dagli artt 6 e 7 della stessa legge. In base a queste ultime due norme la concessione del riconoscimento legale di una scuola non governativa comporta la piena validita degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso quella scuola, 'fatta eccezione per l'esame di maturita e di abilitazioné, per il quale occorre che la scuola, a parte il caso degli enti ecclesiastici, sia tenuta da enti pubblici o da enti riconosciuti come enti pubblici. Detta 'parificazioné o riconoscimento legale non equivale e non puo, quindi, avere gli effetti di un riconoscimento della pubblicita dello istituto, con la conseguenza che un tale istituto deve essere considerato ente privato e che hanno natura di diritto privato i rapporti di impiego tra l'istituto stesso ed il personale insegnante (applicazione in relazione al rapporto di impiego tra il 'real convitto dante alighieri di Messinà ed un suo insegnante, al fine di dichiarare la giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria in ordine alla relativa controversia).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 8, Legge 19/01/1942 num. 86 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)