Sez. 2, Sentenza n. 4814 del 17/05/1994 (Rv. 486642 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) | Spese straordinarie - Ripartizione secondo un valore delle quote diverso da quello espresso nella tabella millesimale - Reiterate delibere dell'assemblea dei condomini - Partecipazione del condomino con voto favorevole o acquiescenza all'applicazione delle delibere - Univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica delle tabelle millesimali - Convenzione modificatrice della disciplina sulla ripartizione delle spese - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Consenso di tutti i condomini - Necessità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione)
La partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall'assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese straordinarie secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l'acquiescenza alla concreta applicazione di queste delibere, può assumere il valore di unico comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica delle tabelle millesimali da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e può dar luogo, quindi, per "facta concludentia", ad una convenzione modificatrice della disciplina sulla ripartizione delle spese condominiali che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta ma solo il consenso, anche tacito o per "facta concludentia", purché inequivoco, di tutti i condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)