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Sez. 2, Sentenza n. 8863 del 28/04/2005 (Rv. 582641 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) | Regolamento cosiddetto contrattuale - Nuove tabelle millesimali - Adozione - Consenso di tutti i condomini - Necessità - Condomini dissenzienti - Accettazione per fatti concludenti - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582641-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE)

L'adozione di nuove tabelle millesimali a modifica di quelle allegate a regolamento contrattuale deve essere deliberata con il consenso di tutti i condomini e, in presenza di espresso dissenso, non può ritenersi prevalere una volontà diversa, tacita o presunta, essendo quest'ultima di per sé intrinsecamente equivoca (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto al riguardo sufficiente la circostanza che i condomini ricorrenti, partecipando alle assemblee per tre anni ed effettuando i pagamenti in conformità delle nuove tabelle, avessero manifestato "per facta concludentia" quel consenso che avevano espressamente negato in occasione della relativa delibera condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)