Sez. 3, Sentenza n. 2813 del 24/07/1969 (Rv. 342602 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - PROCEDIMENTO - TERMINI - AZIONE PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO E LA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO VERSATO - TERMINI FISSATI DAGLI ARTT. 7, 8 DELLA LEGGE N.567 DEL 1962 - NATURA DI TERMINE DI DECADENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA EX NOVO IN APPELLO - IMPROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - PROCEDIMENTO - TERMINI - AZIONE PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO E LA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO VERSATO - TERMINI FISSATI DAGLI ARTT. 7, 8 DELLA LEGGE N.567 DEL 1962 - NATURA DI TERMINE DI DECADENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA EX NOVO IN APPELLO - IMPROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*
I termini stabiliti dagli artt. 7 ed 8 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per l'Esercizio delle azioni rivolte alla riduzione dei canoni di affitto nei limiti minimi e massimi fissati dalle commissioni provinciali nonche alla ripetizione delle somme versate oltre il dovuto, sono di decadenza. Trattasi di decadenza non rilevabile di ufficio, la cui eccezione puo essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ma non in Cassazione, stante il divieto di sollevare in questa Sede questioni nuove che implichino indagini di fatto. (V. 960-69, massima n. 339385 160-69, massima n. 338078).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 345, Cod. Civ. art. 2969, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)