Sez. 3, Sentenza n. 160 del 22/01/1969 (Rv. 338078 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - AZIONE DI PEREQUAZIONE EX ART 7 DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 - TERMINE BIENNALE - DECORRENZA - PERENTORIETA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
CONTRATTI AGRARI - CANONE - PEREQUAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITA - AZIONE DI PEREQUAZIONE EX ART 7 DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 - TERMINE BIENNALE - DECORRENZA - PERENTORIETA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
L'Azione di perequazione del canone di affitto dei fondi rustici (non contenuto nei limiti determinati dalle tabelle approvate dalla commissione tecnica provinciale), concessa dall'art 7 della legge 12 giugno 1962, n 567, va esercitata entro il biennio di applicazione delle tabelle. Tale termine e perentorio e la sua inosservanza e rilevabile di ufficio dal giudice.*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)