Sez. 2, Sentenza n. 11126 del 17/11/1990 (Rv. 469798 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - VIZI O DIFFORMITÀ DEL BENE PROMESSO IN VENDITA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - VIZI O DIFFORMITÀ DEL BENE PROMESSO IN VENDITA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In materia di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel preliminare, non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza, ma del rispetto dell'esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso da quello considerato. Pertanto in presenza di difformità non sostanziali e non interferenti sulla effettiva utilizzabilità del bene secondo le condizioni contrattuali, ma soltanto sul relativo valore, non può negarsi al promissario acquirente la pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., salvo la necessità di adeguare al maggiore o minore valore del bene, la controprestazione inizialmente pattuita. (V 1720/85, mass n 439679; (Conf 1208/86, mass n 444686).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)