Sez. U, Sentenza n. 1720 del 27/02/1985 (Rv. 439679 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DI IMMOBILE DA COSTRUIRE - REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CON VIZI E DIFFORMITÀ - AZIONE PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTESTUALE AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - DI IMMOBILE DA COSTRUIRE - REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CON VIZI E DIFFORMITÀ - AZIONE PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTESTUALE AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al preliminare di vendita di immobile da costruire, e per il caso in cui detto bene venga realizzato con vizi o difformità, che non lo rendano oggettivamente diverso, per struttura e funzione, ma incidano solo sul suo valore, ovvero su secondarie modalità di godimento, deve ritenersi che il promissario acquirente, a fronte dell'inadempimento del promittente venditore, non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire la Azione di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell'art. 2932 cod. civ., chiedendo, contestualmente e cumulativamente, la riduzione del prezzo, tenuto conto che il particolare rimedio offerto dal citato art. 2932 cod. civ. non esaurisce la tutela della parte adempiente, secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive, e che una pronuncia del giudice, che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare, configura un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l'interesse del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente. (Conf 4442/82, mass n 422437; (Conf 6671/81, mass n 417535; (Conf 2679/80, mass n 406455; (Conf 2268/80, mass n 405940; (Conf 3560/77, mass n 387160; (Conf 4478/76, mass n 383199; (contra 6730/82, mass n 424370; (contra 3722/81, mass n 414359; (contra 3412/80, mass n 407241; (contra 222/73, mass n 362052; (contra 4081/68, mass n 337731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)